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Cyberbullismo

Cos’è il cyberbullismo: la definizione del legislatore

“Per «cyberbullismo» - si legge all’articolo 1, comma 2, della Legge 29 maggio 2017, n. 71 - si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il cyberbullismo, quindi, consiste in un fenomeno dato da una pluralità di comportamenti possibili, realizzati per via telematica, e caratterizzati da un elemento soggettivo e da un elemento oggettivo. L’elemento soggettivo è rappresentato dalla volontà dell’autore di ridicolizzare, isolare o umiliare la vittima attraverso una serie di azioni opprimenti e persecutorie. L’inquadramento dell’elemento oggettivo, invece, è strettamente collegato alle caratteristiche della condotta dell’autore.

L’azione persecutoria deve innanzitutto essere reiterata nel tempo: ciò significa che non è sufficiente, per configurare un’ipotesi di cyberbullismo, un singolo episodio isolato.

In secondo luogo, la condotta dell’autore deve essere violenta, intesa come condotta attiva volutamente scorretta e dannosa per la vittima, non essendo cioè sufficiente un comportamento passivo come, ad esempio, ignorare. Tale condotta violenta, inoltre, non deve necessariamente consistere in un’aggressione fisica, ma può trattarsi anche di forme di violenza puramente psicologica. Infine, il legislatore non indica nessun requisito numerico in merito agli autori: i comportamenti dannosi possono essere tenuti da un singolo come da un gruppo di persone.

Come e perché è importante conoscere il fenomeno

Il fenomeno del cyberbullismo può essere definito, semplificando i termini legislativi del paragrafo precedente, come un insieme di atti di bullismo commessi tramite l’utilizzo di internet e delle piattaforme che esso offre agli utenti comuni. Si tratta cioè di un fenomeno che condiziona in negativo la sicurezza degli adolescenti durante la navigazione in rete, un’attività pressoché quotidiana, sia essa l’utilizzo di tecnologie di messaggistica come Whatsapp o Messenger, oppure di social network come Facebook, TikTok o Instagram.

Capiamo quindi che l’utilizzo di questi strumenti per porre in essere comportamenti umilianti e lesivi tendenzialmente causa una diffusione pressoché incalcolabile del fenomeno, amplificandone il carattere degradante e quindi la sofferenza della persona colpita. Si pensi, come esempi illustrativi, all’invio continuo di messaggi minatori, alla diffusione di fotografie o contenuti umilianti riguardanti la vittima ad un numero potenzialmente illimitato di persone, ai commenti diffamatori od offensivi. A ciò si aggiunga il fatto che gli atti di cyberbullismo, a differenza del bullismo nelle aule scolastiche, possono essere compiuti in modo del tutto anonimo, ad esempio attraverso la creazione di account falsi sui social, e non hanno nessun limite spaziale o temporale, rendendo difficile arrestare il fenomeno e reperire gli autori.

Con un computer o uno smartphone, il bullo può reiterare le proprie condotte dannose anche ogni giorno, a qualunque ora e in qualunque luogo si trovi, rendendo estremamente difficile per la vittima sottrarsi, facendola cadere spesso nello sconforto e nella convinzione di non avere alcuna via di uscita.